Nella vita di una persona ci sono dei momenti molto difficili da affrontare e che provocano molto dolore e uno di questi è sicuramente la morte di un caro parente. A volte, oltre all’inevitabile sofferenza emotiva dovuta alla mancanza della persona amata, ci si troverà a dover affrontare problemi molto spiacevoli e di ordine pratico ed economico.
Infatti la famiglia dopo la morte del proprio caro, spesso si trova a discutere e anche a litigare su questioni relative all’eredità o nella peggiore delle ipotesi, si dovrà confrontare con i debiti di vario tipo lasciati dal defunto.
Molte persone ancora oggi si trovano a chiedersi se i debiti di un familiare defunto si ereditano e la risposta è assolutamente si e per debiti intendiamo mutui, cartelle esattoriali e soldi da pagare per risarcimenti danni vari ed eventuali.
Il debito dovrà quindi essere onorato dall’erede legittimo, chiunque egli sia. Bisogna ricordare una cosa importante: che ci sia o non ci sia un testamento del defunto dovrà essere considerata la cosiddetta quota indisponibile, che spetterà di diritto agli altri familiari cosi come viene specificato dal codice civile con l’articolo 536.
Questa quota però potrebbe comprendere in maniera parziale o totale i debiti che aveva contratto il defunto. Ricordiamo inoltre che lo status di erede può essere acquisito in 2 vie:
- Attraverso l’accettazione tacita, che si sviluppa con degli atti che hanno come presupposto la volontà di accettare l’eredità del familiare;
- Attraverso l’accettazione espressa che avviene con una dichiarazione ufficiale fatta davanti a un pubblico ufficiale o con la stesura di una scrittura privata autenticata preparata da chi andrà ad ereditare e che potrà farsi aiutare in un Caf della sua città.
Si può rinunciare all’eredità?
La risposta a questo quesito è assolutamente positiva e anzi può essere una soluzione ottimale nel caso in cui i debiti siano superiori alla quota ereditaria. Per poter usufruire di questo diritto ci sarà bisogno di una prova scritta, di un atto che dovrà essere ricevuto o da un notaio oppure dal cancelliere della città nella quale è stata aperta la successione, come stabilito dal codice civile con l’articolo 519.
In riferimento a questo aspetto qualche anno fa c’è stata un’importante sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che senza l’osservazione di questa norma, la rinuncia non potrà essere considerata valida e inoltre tra quest’ultima e l’accettazione c è una grandissima differenza.
Infatti mentre l’accettazione può esprimersi anche in maniera tacita, la rinuncia deve essere espressa e inoltre l’erede in questione ha come limite di tempo 10 anni dall’apertura della successione per decidere come muoversi, in quanto se non farà nessuna mossa perderà il diritto all’accettazione e alla rinuncia.
Quando si andrà alla cancelleria del tribunale per procedere alla stesura dell’atto bisognerà portare con se:
- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di entrambe le parti.
- Certificato dell’ultima residenza del defunto e certificato di morte.
- Marca da bollo del 16 euro e ricevuta versamento da 168 euro a favore dell’ufficio delle entrate.