Come difendersi da multe ingiuste

Spesso può capitare di ricevere inspiegabilmente e ingiustamente delle multe che proprio per questo motivo fanno particolarmente arrabbiare le persone a cui sono state inferte. Questa cosa non capita così raramente e anzi sono svariate e giornaliere le contestazioni a multe.

Bisogna dire però che la multa è una sanzione e punizione pecuniaria che viene fatta principalmente quando non si segue una regola del codice stradale. Se si è assolutamente certi di essere vittime di un’ingiustizia, si può seguire un iter che porta alla cancellazione di questa.

La prima cosa da fare è quella di verificare se si è nella condizione di poter contestare la multa che è stata fatta. Se ad esempio non c  è stata la conferma del verbale fatto a 3 mesi dal giorno del fatto, si può tranquillamente avviare l’iter.

Altri casi in cui l’infrazione può essere contestata si predispongono se gli apparecchi che hanno rilevato l’infrazione non sono omologati, se la multa in questione è stata fatta da ausiliari del traffico e non riguardano una fermata del veicolo o la sosta, se la notifica del verbale avviene anche nonostante si sia effettuato il pagamento, se il verbale risulta incompleto, se manca un indicazione precisa che attesti la presenza di un autovelox ecc.

L’iter da seguire

Quello che si può provare è fare ricorso al Prefetto, cosa che per legge viene disciplinata dall’articolo 203 del D.lgs. n°285 del 1992. Grazie a questo ricorso ci si può opporre alla multa entro 60 giorni dalla contestazione e in maniera gratuita.

Il ricorso si può presentare inviando una lettera raccomandata direttamente al Prefetto oppure si può indirizzare al comando di Polizia Municipale. Occorre però che vengono allegati tutti i documenti utili per far sì che la richiesta sia precisa e adeguata.

Una volta ricevuta, il Prefetto esamina la richiesta e successivamente può decidere se accogliere o rigettare la proposta fatta. Sostanzialmente quindi è nel suo potere anche la volontà di annullare la multa, oppure obbligarne il pagamento. Nel caso dovesse accadere quest’ultima opzione, l’ingiunzione al pagamento dovrà essere notificata entro 150 giorni e pagata entro i 30.

Si può fare anche ricorso al Giudice di Pace come disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. n° 285 del 1992. Tale ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla contestazione.

Se si sceglie di ricorrere al Giudice di Pace si deve tener conto del fatto che si darà avvio ad un procedimento civile, che quindi implica dei costi.

La presenza di un avvocato sarà dunque indispensabile se si è totalmente certi dell’ingiustizia che si sta vivendo, poiché solo lui può avere le competenze giuste per dibattere il caso del proprio assistito.

Il ricorso deve essere inviato tramite raccomandata allegando tutti i documenti, oppure depositato alla Cancelleria del Giudice di Pace.

Non è necessario rivolgersi a un avvocato a meno che il Giudice di Pace rigetti il ricorso. Se questo avviene, il Giudice decide il tipo di sanzione e ne impone il pagamento che deve essere eseguito in tempi molto brevi, cioè entro i 30 giorni successivi alla notifica.

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